Art. 5.
(Diritti dei figli).

      1. I figli nati all'interno o al di fuori del matrimonio godono di uguali diritti e tutele di fronte alla legge.
      2. L'articolo 74 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 74. - (Parentela). - La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui sia avvenuta al di fuori di esso».

      3. Il quinto comma dell'articolo 250 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il riconoscimento del figlio naturale può essere, altresì, effettuato dal genitore che non ha compiuto il diciottesimo anno di età. Il riconoscimento del figlio naturale da parte del genitore minore di anni sedici è subordinato al previo parere obbligatorio ma non vincolante del presidente del tribunale per i minorenni che si esprime, entro venti giorni dalla richiesta, dopo aver sentito il genitore che intende riconoscere il proprio figlio. Il minore è di diritto emancipato con il riconoscimento del proprio figlio naturale».

      4. Al fine di consentire al minore di essere educato e mantenuto dai propri

 

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genitori naturali, fermi restando gli interventi sanitari, economici e socio-assistenziali previsti da leggi speciali in favore dei soggetti minori di età, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono con idonei interventi il genitore minore di età che ha effettuato il riconoscimento del proprio figlio naturale ai sensi dell'articolo 250 del codice civile, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
      5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 250 del codice civile, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e in attuazione di quanto disposto dal comma 4, al fine di assicurare al genitore minore di anni sedici che ha effettuato il riconoscimento del proprio figlio naturale il necessario sostegno per l'adempimento dei compiti connessi al mantenimento e all'educazione del figlio naturale riconosciuto, è istituito un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
      6. Il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede annualmente alla ripartizione del fondo di cui al comma 5 per le finalità ivi previste.
      7. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4 e 5, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      9. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Con il riconoscimento il figlio naturale acquista pari diritti e pari doveri del figlio legittimo nei confronti degli ascendenti e acquisisce i vincoli di parentela di cui all'articolo 74 con i parenti del genitore

 

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che lo ha riconosciuto, in linea retta e collaterale».

      10. All'articolo 262 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «In ogni caso, il giudice, nell'emanare il provvedimento, deve tenere conto dell'interesse morale e materiale del minore e della volontà dei genitori».

      11. L'articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 263. - (Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità). - Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento o da colui che è stato riconosciuto. L'azione deve essere proposta dall'autore del riconoscimento nel termine di un anno dal riconoscimento o dal giorno in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'impugnazione».

      12. Il primo comma dell'articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità da colui che è stato riconosciuto. L'azione deve essere proposta entro un anno dal compimento della maggiore età o dal giorno in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'impugnazione».

      13. Al primo comma dell'articolo 291 del codice civile, le parole: «o legittimati» sono sostituite dalle seguenti: «o naturali riconosciuti».
      14. All'articolo 317-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale ultimo caso si applicano le disposizioni dell'articolo 155, anche in relazione ai provvedimenti relativi al mantenimento del minore e all'assegnazione della casa familiare che spetta, di preferenza, al genitore al quale sono affidati i figli»;

 

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          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il procedimento è regolato dalle disposizioni dell'articolo 148, commi primo, secondo, quarto e quinto, in quanto compatibili».

      15. Al secondo comma dell'articolo 536 del codice civile, le parole: «i legittimati e» sono soppresse.
      16. Il terzo comma dell'articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Si applicano, in ipotesi di divisione del patrimonio, le norme dell'articolo 732».

      17. All'articolo 538 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, dopo le parole: «ascendenti legittimi» sono inserite le seguenti: «o naturali»;

          b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: «o naturali».

      18. Il terzo comma dell'articolo 542 del codice civile è abrogato.
      19. Il secondo comma dell'articolo 566 del codice civile è abrogato.
      20. All'articolo 567 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «i legittimati e» sono soppresse;

          b) alla rubrica, le parole: «legittimati e» sono soppresse.

      21. L'articolo 573 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 573. - (Successione dei figli naturali). - Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata o è stata accolta l'azione di cui all'articolo 279».

      22. Gli articoli 579 e 580 del codice civile sono abrogati.

 

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      23. All'articolo 582 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo la parola: «legittimi» sono inserite le seguenti: «o naturali»;

          b) alla rubrica, dopo la parola: «legittimi» sono inserite le seguenti: «o naturali».

      24. All'articolo 687 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, le parole: «o legittimato» sono soppresse;

          b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

      «La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento e soltanto in seguito riconosciuto».